- Born to child ONLUS

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STATUTO

Statuto dell’associazione “Born to child” Onlus ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460

DENOMINAZIONE
1) L’Associazione si chiama “Born to child” Onlus.

SEDE
2) L’Associazione ha sede ad Andria in via Sofocle, 130.

DURATA
3) L’Associazione ha durata fino al dicembre 2060.

SCOPO E OGGETTO
4) L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, dell’assistenza sanitaria e socio – sanitaria e dell’istruzione a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, presenti sia sul territorio italiano che nei Paesi in via di sviluppo.

L’associazione persegue con metodo di continuità, obiettivi quali il soddisfacimento dei bisogni primari, la salvaguardia della vita umana, l’autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, il miglioramento della condizione delle fasce deboli, in particolare l’infanzia.

La sua azione si concretizza in modo particolare attraverso:

• interventi di solidarietà nei paesi in via di sviluppo rivolti all’assistenza sanitaria, come la cura delle malattie infettive, e socio – sanitaria, anche attraverso l’utilizzo di strutture presenti sul territorio italiano, sostegno a lunga distanza, partecipazione a programmi di cooperazione e sviluppo, coinvolgimento di persone, organismi ed istituzioni in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo, eventuale invio dei volontari nei paesi in via di sviluppo; l’attività di informazione, anche attraverso l’edizione di proprie pubblicazione periodiche e altri “media”;
• convegni, incontri e seminari sia in Italia che all’estero;
• mostre, esposizioni e manifestazioni culturali;
• siti Internet dedicati;
• ricerche ed attività di studio, anche collaborando con Enti pubblici ed università; attività di raccolta fondi; riceve e raccoglie contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;
• stipula di convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi;
• l’attività di formazione in loco e in Italia di cittadini dei paesi in via di sviluppo;
• l’attività di assistenza all’infanzia e di promozione dell’istruzione anche attraverso lo strumento della cd. “adozione a distanza”, diffondendo e attuando programmi di cooperazione ed educazione allo sviluppo a livello nazionale ed internazionale, finalizzati principalmente alla prevenzione dell’abbandono dei minore e diretti ad assicurare la permanenza, per quanto possibile, del bambino nella sua famiglia d’origine oppure, secondo le situazioni, in una famiglia adottiva o affidataria del suo Paese, ai sensi della normativa internazionale in materia ed in particolare della Convenzione ONU sui diritti dl fanciullo del 1989.

L’associazione ha come finalità anche quella di riconoscere, promuovere e garantire  il diritto del minore ad avere una famiglia, svolgendo la sua attività nel settore dei servizi alla persona, ed in particolare dell’accoglienza familiare, perseguendo finalità di solidarietà sociale.

Per il raggiungimento dello scopo l’associazione può svolgere attività di promozione dell’accoglienza familiare, in Italia e all’estero, affermando l’unicità della famiglia per il minore e le irreparabili conseguenze sul piano giuridico, psicologico e sociologico della sua permanenza in istituto, garantendo il principio fondamentale di sussidiarietà dell’adozione internazionale, come espresso dalla Convenzione dell’Onu sui Diritti del Fanciullo del 1989 e dalla Convenzione dell’Aja del 1993.

In particolare, l’associazione s’impegna, nell’ambito dell’adozione nazionale e  internazionale a:
• svolgere ogni possibile attività utile alla verifica del reale stato familiare dei minori ed alla definizione del loro eventuale stato abbandono nonché di adottabilità;
• svolgere attività di informazione, formazione, accompagnamento e supporto a favore degli aspiranti genitori adottivi in ossequio alla normativa dei Paesi d’origine;
• ricevere formale incarico dagli adottanti, previo accreditamento della Commissione per le adozioni Internazionali, e occuparsi dell’assistenza e dell’accompagnamento dell’intero iter procedurale in Italia e all’estero  fino a realizzazione dell’adozione, previa verifica delle concrete possibilità di adozione;
• organizzare colloqui ed incontri di sostegno post-adottivo;
• favorire scambi di esperienze fra le famiglie che hanno adottato, aiutarle e sostenerle nel loro compito, con particolare riguardo ai problemi della coppia e dei figli.

L’associazione può svolgere qualsiasi attività ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L’associazione può emettere titoli di solidarietà. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

5) L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni e inoltre promuovere e costituire direttamente altre organizzazioni dedicate alle medesime finalità.

SOCI – CRITERI D’AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
6) Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
• soci fondatori: coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l’atto costitutivo;
• soci onorari: coloro che per la particolare attività o per meriti professionali sono iscritti su parere del Consiglio Direttivo;
• soci ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative
• soci sostenitori: coloro pur condividendo le finalità dell’Associazione e  sottoscrivendo le quote associative, non operano nello svolgimento delle varie attività.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione e sono tenuti a versare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo, con possibili distinzioni tra le diverse categorie di socio.

7) L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione stessa.
Le quote sono intrasferibili.

8) L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale prestabilita.

PATRIMONIO
9) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
• contributi degli aderenti;
• contributi di privati;
• contributi da società finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
• contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
10) Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori se nominato.

ASSEMBLEA
11) L’Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dopo la chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.
All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
• la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione;
• il bilancio dell’esercizio dell’Associazione.
L’Assemblea delibera inoltre in merito:
• alla nomina del Consiglio Direttivo;
• alla nomina del Collegio dei Revisori se nominato;
• ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.
L’Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione stessa.

12) Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione alla bacheca della sede o attraverso mezzi di comunicazione attestanti il ricevimento della convocazione.

13) Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori se nominato, conferendo ad esso delega scritta. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO
14) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo due ad un massimo di cinque membri. La partecipazione al consiglio direttivo è gratuita e nessun compenso può essere preteso dai componenti del direttivo, a nessun titolo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione.
Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea che dovrà confermarlo.
Si precisa che dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.
I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale della gestione.
Il Consiglio Direttivo, oltre alla gestione amministrativa e contabile, cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri potranno essere consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

PRESIDENTE
17) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, se non nominato in sede di stipula dell’atto costitutivo.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Anche la caricadi presidente è a titolo gratuito.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
18) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dopo la chiusura dell’esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
19) L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività protratta per oltre due anni.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 , della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive integrazioni e modificazioni, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.


COLLEGIO DEI REVISORI
20) Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’Assemblea, la quale designa anche il Presidente.
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea.
Tale organo verrà nominato nel caso in cui i proventi dell’attività svolta dall’Associazione  superino, per due anni consecutivi, l’ammontare di euro 1.032.913,80 (unmilionetrentaduemilanovecentotredici virgola ottanta) o quanto indicato dalle leggi vigenti in materia.
Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo come da articoli n°14 e n°15 del presente Statuto.

NORME APPLICABILI
21) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonchè quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e dalle leggi vigenti in materia.




 
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